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 LENTINI   VITA DEI 3 FRATELLI MARTIRI

ALFIO  FILADELFO E CIRINO"

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                        LENTINI

I ringraziamenti  "pretesi" e non dovuti.....

Il Punto di ELIO MAGNANO


 

 

INTERVENTI DI ELIO MAGNANO

 Ho accettato l’invito del mio amico Ignazio La Pera di affidare, di tanto in tanto, al suo giornale on line, L’Informatore di Sicilia, qualche riflessione su fatti più o meno importanti della nostra terra.

 Oggi vorrei parlare di ringraziamenti.....

L’UDC di Lentini e i suoi quattro consiglieri comunali hanno ringraziato, attraverso dei manifesti pubblici, l’on. Pippo Gianni per un duplice interessamento:

a) per un contributo regionale di un milione di euro per il completamento, finalmente, della Chiesa di Sant’Alfio;

b)  per un contributo regionale necessario a ristrutturare l’ex Lavatoio di via Focea.  Non avrei nessuna difficoltà ad aggiungermi ai ringraziatori se i ringraziamenti fossero meritati. Le cose non stanno come lasciano immaginare i seguaci dell’on. Gianni. Esaminiamo separatamente le due questioni.

Chiesa di Sant’Alfio . Non c’è nessun contributo regionale per la nostra Chiesa Madre. Nessuno può quindi attribuirsi il merito di un contributo regionale che non esiste, tanto meno l’on. Gianni.

Il finanziamento per la Chiesa di Sant’Alfio deriva dai fondi statali della legge 433/91 destinati agli interventi post terremoto di competenza del comune di Lentini. Su questi fondi decide esclusivamente il nostro comune. E’ stato il sindaco Alfio Mangiameli, col consenso dell’Amministrazione comunale, a decidere che una parte dei fondi della legge 433, appunto un milione di euro, fosse destinata al completamento della Chiesa di Sant’Alfio. E più esattamente, €. 627.893,69 sono stati ottenuti dalla differenza tra vecchia e nuova rimodulazione degli interventi ancora da effettuare ed €. 397.106,21 da economie sui lavori di consolidamento del colle Tirone. Sono fatti che conoscono tutti, tranne l’on. Gianni e suoi quattro moschettieri.

Ex Lavatoio di via Focea . Il progetto di ristrutturazione dell’ex Lavatoio ha ottenuto un contributo regionale di 800 mila euro. Esso è stato inserito nell’elenco dei progetti-obiettivo in favore degli enti locali siciliani, di cui alla Tab. 2 allegata all’art. 26 della finanziaria regionale approvata il 1° maggio scorso. Per verificarlo basta andare a pag. 271 del resoconto stenografico provvisorio della 170a seduta dell’ARS, che si trova agevolmente sul sito internet dell’Assemblea regionale . L’on. Roberto De Benedctis, che non ama essere ringraziato perché non fa altro che il suo dovere di deputato regionale, ha tenuto a precisare, nella conferenza stampa tenuta il 6 maggio scorso insieme al Sindaco Alfio Mangiameli nel Palazzo municipale, che il finanziamento della ristrutturazione dell’ex Lavatoio è stato possibile perché il comune di Lentini aveva già pronto il progetto esecutivo dell’opera. Concludendo, se proprio vogliamo ringraziare qualcuno, dobbiamo ringraziare gli amministratori lentinesi e l’on. De Benedictis, che, a differenza dell’on. Gianni, ha votato la finanziaria regionale. L’unico deputato dell’UDC che l’ha votata è stato l’on. Riccardo Savona che, per questo, è stato espulso dal partito. Non me ne voglia l’on. Gianni, ma, prima di pretendere ringraziamenti, si documenti sui fatti e sia coerente.   A risentirci. ELIO MAGNANO

 

A margine dell'intervento di Elio Magnano si aggiunge il commento del professore Armando Anzaldo:

"Caro Elio, concordo pienamente con quanto tu hai scritto, ma la cosa più incredibile di questa vicenda mi sembra il fatto che nel manifesto addirittura si ringrazia l'o. Pippo Gianni per il SOLO FATTO che ha comunicato ai suoi amici LA NOTIZIA DEL FINANZIAMENTO. Incredibile".  Armando Anzaldo


Alfio Mangiameli è sindaco eletto secondo regola:”l’ineleggibilità non si ricava né da legge né, da Cassazione”

Si è creato nell’opinione pubblica un certo allarme per quanto riguarda il ricorso che l’opposizione (Neri & C.) vorrebbe fare nei confronti di Alfio Mangiameli. Sono molti i cittadini che si chiedono se ci possa essere il rischio di tornare a votare di nuovo per l’elezione del sindaco di Lentini. C’è questo rischio? Non voglio ovviamente sostituirmi ai giudici che saranno chiamati a decidere sul ricorso se sarà proposto.  Mi pare che l’opposizione voglia sostenere questa tesi: Mangiameli doveva dimettersi da consigliere provinciale prima di accettare la candidatura a sindaco di Lentini. Le mancate dimissioni lo renderebbero, perciò, ineleggibile.  Dove trova appiglio questa tesi al momento non è dato sapere. In Sicilia a disciplinare le cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli amministratori degli enti locali è la legge 24 giugno 1986, n. 31. Essa stabilisce che: “Non sono eleggibili a consigliere provinciale, comunale e di quartiere … i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, comune o quartiere” (art. 9, comma 1, n. 12).  La norma regionale è molto simile a quella nazionale contenuta nell’art. 60 del T.U. sugli enti locali, che così recita: “Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale … i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, provincia o circoscrizione”.  Il primo criterio per interpretare una norma è quello di comprenderne il significato letterale. Ho riletto più volte l’art. 9, comma 1, n. 12) della L.r. 31/86 ed ho capito che è ineleggibile a consigliere provinciale il consigliere in carica in altra provincia così come a consigliere comunale il consigliere in carica in altro comune e così via. Se fosse valida la tesi dei probabili ricorrenti non ci sarebbe motivo di usare l’avverbio rispettivamente.  Non vedo, dunque, da dove si possa ricavare che è ineleggibile a sindaco il consigliere provinciale in carica. Esiste, invece, tra le due cariche, incompatibilità (art. 11 L.r. citata), che Mangiameli ha tempestivamente rimosso dimettendosi da consigliere provinciale. La Cassazione, con una recente sentenza (n. 11894/2006), alla quale sembra vogliano aggrapparsi gli oppositori di Mangiameli, ha affrontato un caso diverso. Quello di un consigliere comunale di Salerno che è stato eletto sindaco del comune di Pisciotta. Il Tribunale di I° grado lo dichiarò decaduto dalla carica perché ritenuto ineleggibile, non essendosi dimesso da consigliere comunale prima dell’accettazione della candidatura a sindaco. La decisione è stata condivisa dalla Corte di Appello di Salerno e dalla Cassazione. In sostanza, i giudici, nei vari gradi di giudizio, hanno semplicemente stabilito che il termine rispettivamente non è riferito, come avrebbe voluto il sindaco di Pisciotta, pedissequamente alle cariche dello stesso tipo (sicché  il sindaco sarebbe ineleggibile soltanto a sindaco di altro comune, il consigliere comunale soltanto a consigliere comunale di altro comune, e così via) bensì agli enti dello stesso tipo, c.d. omologhi (cosicché il consigliere comunale è ineleggibile non solo a consigliere comunale, ma anche a sindaco di altro comune, ossia di altro ente dello stesso tipo). La norma (nazionale), secondo la Cassazione, non intende prefigurare “una pedissequa simmetria, quanto alle limitazioni alla eleggibilità, tra cariche identiche, bensì limitare, a chi riveste una carica all’interno dell’organo elettivo, l’accesso ad altro organo omologo, sia come consigliere che come sindaco, posta la indiscutibile appartenenza di quest’ultimo al consiglio comunale”. Nelle altre regioni, il sindaco fa parte del consiglio comunale (art. 37 T.U.). Per questo motivo viene confermata la decadenza dalla carica del sindaco di Pisciotta. Il caso Mangiameli è completamente diverso. Egli sarebbe stato ineleggibile alla carica di consigliere provinciale ed anche di presidente di altra provincia, trattandosi, in questo caso, di “organi omologhi”. Non si capisce perché dovrebbe essere ineleggibile a sindaco del comune di Lentini, che è ente di tipo diverso rispetto alla provincia. Tale ineleggibilità non si ricava né dalla norma di legge né, tanto meno, dalla sentenza della Cassazione citata.   Elio Magnano